Header image
 
FORMAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE  
line decor
  
line decor




 
 

 
   
EcoNomos - Diritto ed Economia dell'Ambiente

 

SPECIALE - Codice dell'Ambiente

Febbraio 2008: Scarica gratuitamente il secondo decreto correttivo del Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 4/2008) Scarica...

Settembre 2007: La conferenza Unificata ha espresso parere favorevole, con condizioni, al nuovo schema di riforma del D.Lgs. 152/2006 approvato in prima lettura dal Governo. Il testo passa ora alle Commissioni Ambiente della Camera e del Senato

Iil secondo e il terzo correttivo sono confluiti in un nuovo schema di riforma del Codice dell'Ambiente approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento torna all'esame delle Commisisoni parlamentari, ma l'iter del provvedimento deve concludersi entro il 28 aprile 2008, pena la decadenza della delega che il Parlamento ha conferito al Governo.

Agosto 2007: il secondo decreto correttivo del Codice dell'Ambiente, relativo alle parti terza e quarta del D.Lgs. 152/2006, è stato approvato in seconda lettura dal Consiglio dei Ministri nel corso dell'estate. Lo schema di decreto, che tra breve verrà reso disponibile nella sezione NORMATIVA del sito, verrà ora rinviato alle Commissioni Ambiente della Camera e del Senato.

Luglio 2007: Approvato in prima lettura anche il terzo_correttivo del D.Lgs. 152/2006, che apporta modifiche alla prima e seconda parte del decreto.

Luglio 2007: Pareri delle commissioni Ambiente della Camera e del Senato in merito allo schema del secondo decreto correttivo del D.Lgs. 152/2007 proposto dal Governo.

Marzo 2007: Parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni in merito allo schema del secondo decreto correttivo del D.Lgs. 152/2007 proposto dal Governo.

Pubblicato il primo decreto correttivo. Il testo del decreto è disponibile nella Sezione Normativa. In discussione, invece, dopo la prima approvazione del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 2006, il secondo provvedimento (aggiornato a giugno 2007) con il quale sono state introdotte modifiche più significative al Codice dell'Ambiente.

Il ministero dell'Ambiente, con comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23/06/2006, ha dichiarato inefficaci 17 dei 18 decreti attuativi del nuovo Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006). I provvedimenti, secondo la comunicazione ministeriale, non possono essere "giuridicamente produttivi di effetti" in quanto privi del necessario "visto" della Corte dei Conti.

Nella Sezione Normativa è possibile richiedere il nuovo Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) e scaricare i primi 18 decreti attuativi.
I pareri delle Commissioni Ambiente della Camera e del Senato sono disponibili nella sezione Normativa.


RIFIUTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVE: LE REGOLE PER LA GESTIONE

I riiuti da attività estrattive sono esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 152/2006, ma con il Decreto Legislativo 117/2008 si è provveduto a disciplinarne la gestione, recependo le disposizioni comunitarie in materia.

agosto 2008


 

CENTRI DI RACCOLTA: PUBBLICATO IL DECRETO
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 8 aprile 2008 si è dettata una nuova disciplina per l'autorizzazione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato. La norma qualifica questa attività come una fase della raccolta, prevedendo che il gestore sia iscritto alla prima categoria dell'Albo gestori ambientali e che l'autorizzazione alla realizzazione del centro di raccolta sia rilasciata dal Comune.

maggio 2008


RAEE: disponibile la bozza di decreto che istituisce semplificazione per la gestione
Il sistema RAEE non è ancora diventato pienamente operativo perché i distributori non sono ancora in grado di assicurare il ritiro dei RAEE dismessi dai cittadini. Con questa bozza di decreto si intende giungere ad una semplificazione degli adempimenti che gravano sui commercianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

giugno 2008


RAEE: pubblicato il decreto sul Registro dei produttori
Il sistema RAEE sta per diventare operativo. Il 5 novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 25 settembre 2007, n. 185 che disciplina le modalità di iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati a finanziare il trattamento dei RAEE. Dal 20 novembre decorrerà il termine di 90 giorni entro il quale i produttori e gli importatori di apparecchi elettrici ed elettronici dovranno obbligatoriamente iscriversi al Registro. L'iscrizione sarà indispensabile per operare o continuare ad operare sul mercato.


RAEE: pubblicato il decreto istitutivo del Comitato di Vigilanza e controllo

La pubblicazione del decreto istitutivo del Comitato di Vigilanza e controllo pone le basi, insieme all'atteso decreto sul Registro dei produttori, per l'avvio del sistema di raccolta e recupero dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).


RAEE: nuovo provvedimento di proroga
Quarto rinvio della data di partenza del sistema RAEE (il primo era già contenuto nel D.Lgs. 151/2005). La nuova scadenza è ora quella di entrata in vigore dei decreti ministeriali sul Registro dei soggetti obbligati a finanziare il trattamento dei RAEE (Registro dei produttori) e sul Comitato di Vigilanza e Controllo. In ogni caso la proroga della scadenza non potrà superare il 31 dicembre 2007.



MUD 2007: invariata la modulistica ma cambiano i soggetti obbligati

Nessuna variazione alla modulistica, ma diversa articolazione dei soggetti obbligati. Nel MUD 2007, se non interverrà la modifica prevista dal secondo decreto correttivo del D.Lgs. 152/2006, i PRODUTTORI di rifiuti si limiteranno a documentare la produzione e l'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti PERICOLOSI. I PRODUTTORI di rifiuti non dovranno pertanto includere nella dichiarazione i rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali o artigianali e i rifiuti generati dal trattamento delle acque e degli effluenti in atmosfera.

Critico, in assenza di indicazioni ufficiali, l'adempimento dell'obbligo di compilazione della dichiarazione ambientale per i trasportatori di propri rifiuti iscritti in via semplificata all'Albo Gestori Ambientali.


Novembre 2006: presentate le bozze dei primi tre decreti attuativi del sistema RAEE
Il ministero dell'Ambiente ha presentato alle istituzioni e alle associazioni imprenditoriali coinvolte le bozze dei primi tre decreti attuativi del D.Lgs. 151/2005. I decreti disciplinano le modalità di iscrizione al Registro dei soggetti obbligati al finanziamento del trattamento dei RAEE (Registro dei produttori), regolamentano il funzionamento del Comitato di Vigilanza e controllo e, senza che ciò fosse stato previsto dal D.Lgs. 151/2005, istituiscono nuovi obblighi e adempimenti per i commercianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, la disciplina del documento di trasporto semplificato per i RAEE, in luogo del formulario, e quella della messa in riserva di questa tipologia di rifiuti  presso i punti di vendita sono in contrasto con le norma generali che regolano la materia.

Nella Sezione Normativa è possibile scaricare le bozze dei primi 3 decreti attuativi del D.Lgs. 151/2005.

Primo Luglio 2006: entra in vigore della Direttiva RoHS (2002/95/CE) sulla limitazione dell'impiego di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
Il Ministro dell'Ambiente, con circolare emessa in data 23 giugno e resa nota tre giorni dopo, consente la commercializzazione delle scorte di apparecchi elettrici ed elettronici non conformi alle prescrizioni della direttiva 2002/95/CE presenti nei magazzini di produttori e importatori alla data del 26 giugno 2006. Queste apparecchiature, in deroga al divieto introdotto  dalla  norma comunitaria, potranno essere  commercializzate  fino al 31 ottobre  2006.  Per avvalersi di questa possibilità i produttori e gli importatori dovranno  inviare al ministero, entro il 1 luglio e con lettera raccomandata, gli inventari delle scorte di magazzino non conformi.


Assegnazione delle quote di emissione
Emissions trading: è stata effettuata, con un anno di ritardo, l'assegnazione delle quote di emissioni di CO2 ad ogni impianto necessaria per operare sul mercato europeo delle quote emissioni di gas ad effetto serra operativo dal gennaio 2005. Nella Sezione Normativa è disponibile il provvedimento di assegnazione.


Un Decreto Legge e due Decreti Ministeriali per “recepire” la Direttiva Emissions Trading
Il Governo, con DL 12 Novembre 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15/11/2004 (in seguito modificato in sede di conversione), ha dettato le prime disposizioni per  l'applicazione della Direttiva 2003/87/Ce in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea.
I gestori degli impianti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva avrebbero dovuto presentare, entro il 5 dicembre 2004,  la domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e comunicare,  entro il 30 dicembre 2004 le informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione per il periodo 2005-2007.
La legge di conversione del DL 12 Novembre 2004 ha introdotto pesanti sanzioni per le imprese che non hanno rispettato tali obblighi.

Nella sezione del sito dedicata alla normativa sono disponibili i testi dei provvedimenti attuativi.


Pubblicata la nuova edizione delle norme ISO 14001 e 14004 sui sistemi di gestione ambientali
Il 15 novembre 2004, con un anticipo di qualche mese rispetto ai tempi previsti, l’ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione) ha pubblicato le versioni riviste e migliorate della norme ISO 14001 e ISO 14004.
ISO 14001:2004 specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale che consente ad un organizzazione di controllare l’impatto ambientale delle proprie attività, prodotti e servizi e di migliorare in modo continuo le  prestazioni ambientali.
ISO 14004:2004 è una linea-guida relativa agli elementi del sistema di gestione ambientale ed alla sua messa in atto.


Protocollo di Kyoto
La Russia ha annunciato la ratifica del Protocollo di Kyoto. Il Governo russo ha approvato un disegno di legge che, se ratificato dalla Duma, porterà alla piena operatività dell'accordo internazionale per la riduzione delle emissioni in atmosfera che causano alterazioni del clima.
Con il Protocollo di Kyoto, approvato nel 1997, 160 Paesi si sono impegnati ad operare per ridurre le emissioni che, generando  il cosiddetto "effetto serra", provocano il surriscaldamento del pianeta.  Con l'annunciata ratifica russa il totale di emissioni dei Paesi aderenti arriverà al 61,6 per cento, superando il limite minimo (55%) per l'effettiva entrata in vigore degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo.
Nel 1991 gli USA - responsabili del 36,1% delle emissioni globali  - rifiutarono di sottoscrivere il trattato, causando una situazione di impasse dell'accordo dalla quale si è potuto uscire solo a seguito della decisione russa.
A seguito dell'entrata in vigore dell'accordo gli impegni di riduzione delle emissioni assunti dall'Italia e dall'Unione Europea diverranno ancora più stringenti, per questo motivo è opportuno che ogni impresa assoggettata agli obblighi di riduzione delle emissioni valuti sia le  misure di contenimento da adottare sia la possibilità di impiegare gli "strumenti flessibili" - Emissions Trading, CDM, JI - per raggiungerei target previsti.


Acquisti verdi
A più di un anno dall'approvazione del decreto che impone alle pubbliche amministrazioni e alle società a prevalente capitale pubblico di acquistare almeno il 30% di beni derivati dal recupero di rifiuti (DM 203/2003) sono state definite con circolare ministeriale le modalità di iscrizione al repertorio del recupero per due categorie di materiali e di prodotti, quelli tessili e quelli plastici.


Mercato europeo delle quote di emissione - Emissions Trading System

Dal 1° gennaio 2005 circa 15.000 impianti in Europa dovranno perseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni che causano l’effetto serra e alterano il clima globale del pianeta. In particolare le attività economiche indicate dalla Direttiva 2003/87/CE dovranno ridurre le emissioni di C02 introducendo specifiche misure di contenimento o ricorrendo al mercato europeo dei permessi di emissione (Emissions Trading System).


Buone prassi per la prevenzione e la minimizzazione dei rifiuti
Federambiente, in collaborazione con i gestori del sito http://www.rifiutilab.it, ha recentemente messo a disposizione una serie di strumenti utili a definire politiche ed azioni di "Prevenzione e minimizzazione dei Rifiuti". 

La sezione del sito - http://www.rifiutilab.it/prevenzione - ospita strumenti di carattere legislativo/normativo, economico e volontario, e presenta un primo censimento delle iniziative del settore pubblico (ad opera di enti locali, enti gestori, ONG e altre associazioni presenti sui territori locali) e privato  finalizzate a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti.
Una particolare attenzione è dedicata alle azioni di Green Public Procurement.


Attivazione della decima categoria dell'Albo Gestori (bonifica beni contenenti amianto)
L'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti comunica quanto segue:

"A seguito della recente emanazione delle seguenti norme:
*    Deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti n.1 del 30/03/2004 - Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto;
*    Deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti n. 2 del 30/03/2004
- Modulistica per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto;
*    D.M. 05/02/2004 - Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto.
viene attivata la categoria 10 dell'Albo relativa alla bonifica dei beni contenenti amianto, cui dovranno iscriversi le imprese che svolgono tale attività.

L'incarico di responsabile tecnico delle imprese in attività alla data di efficacia della Deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo n.1 del 30/03/2004 e che hanno presentato domanda d'iscrizione entro il termine previsto dall'articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, cioè entro il 14/06/2004, può essere assunto dal legale rappresentante dell'impresa, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1. In tal caso le imprese interessate hanno l'obbligo di soddisfare tali requisiti entro cinque anni dalla data d'iscrizione. A tal fine le imprese dimostrano di essere in attività alla data di efficacia della Deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo n.1 del 30/03/2004 mediante la presentazione di copia autentica della relazione predisposta ai sensi dell'art. 9 della legge 27 marzo 1992, n. 257, o di copia autentica di almeno un piano di lavoro presentato alle Aziende Sanitarie Locali ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

L'iscrizione delle imprese che svolgono l'attività di bonifica di beni contenenti amianto all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti , come previsto dall'articolo 1 del D.M. 05/02/2004, è subordinata alla presentazione di "idonea garanzia finanziaria in misura dipendente dall'attività potenzialmente svolta, a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento dei rifiuti".
La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo.
La competente Sezione regionale dell'albo provvederà a comunicare tempestivamente e contestualmente al fideiussore ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione dell'impresa dall'albo nonché, qualora ricorrano i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 1 del D.M. 05/02/2004 ad escutere la garanzia finanziaria.
Alle imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento 93/1836/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni (regolamento EMAS), si applica il trenta per cento degli importi previsti all'articolo 3 del D.M. 05/02/2004".

Per ulteriori informazioni:


Nuova disciplina dei rifiuti sanitari
Il provvedimento si caratterizza per una diversa, e più ampia, definizione del concetto di rifiuto sanitario e per una serie di articolate prescrizioni relative alle modalità di imballaggio, di stoccaggio e di gestione di questa tipologie di rifiuti.


Rifiuto o non rifiuto?
Una sentenza della Corte di Cassazione offre ulteriori elementi per tentare di risolvere il problema.


 

Per ulteriori informazioni: direzione@eco-nomos.com - Tel. 02/36503546

Copyright EcoNomos 2003-2007 - Privacy policy



 
 
Google
Web Sito
IN EVIDENZA
  • Scarica gratuitamente il decreto sui rifiuti delle attivitą estrattive. Scarica...

  • Scarica gratuitamente il decreto sui Centri di raccolta comunali. Scarica...

  • Scarica gratuitamente la bozza di decreto sulle sempificazioni per la gestione dei RAEE Scarica...

  • Scarica gratuitamente il software per la compilazione del MUD2008 di Unioncamere. Scarica...

  • Scarica gratuitamente il secondo decreto correttivo del Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 4/2008) Scarica...

  • Scarica gratuitamente gli articoli che riguardano l'ambiente del decreto "milleproroghe" 2007 scarica...

  • Scarica gratuitamente la Guida Unioncamere - ANIE per l'iscrizione al Registro dei Produttori di aparecchiature elettriche ed elettroniche. scarica...
  • RAEE: pubblicato il D.M. che disciplina il Registro dei produttori. Il sistema può partire. leggi...

  • RAEE: pubblicato il D.M. che istituisce il Comitato di vigilanza e controllo. leggi...

  • Seminari per lo sviluppo sostenibile: un'iniziativa di ECONOMOS per favorire l'adozione degli strumenti di riduzione dell'impatto ambientale e per sensibilizzare i cittadini. leggi...

  • Corsi Aziendali: ECONOMOS è in grado di organizzare presso ogni azienda o ente corsi progettati per soddisfare le specifiche esigenze dei committenti. leggi...

  •