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La legge di conversione
del D.-L. 208/2008 ha rinviato di un anno l'impiego del
nuovo modulo e l'applicazione delle nuove regole. Resta
invariata la scadenza di presentazione della dichiarazione ambientale:
30 aprile 2009.
Scarica la Legge 27
febbraio 2009, n. 13
Febbraio 2009
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Simile al D.Lgs. 151/2005
sui RAEE per articolazione e con l'annunciata conferma modello
multiconsortile. La raccolta e il recupero delle pile sono, infatti,
affidati ad una pluralità di "sistemi collettivi".
Scarica
il Decreto
Dicembre 2008
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Scarica le sentenze della
Cassazione sui sottoprodotti (settembre 2008): Sentenza
32235 e Sentenza
35911.
Settembre 20008
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I riiuti da
attività estrattive sono esclusi dal campo di applicazione
del D.Lgs. 152/2006, ma con il Decreto
Legislativo 117/2008 si è provveduto a
disciplinarne la gestione, recependo le disposizioni comunitarie in
materia.
Agosto 2008
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Il sistema RAEE non
è ancora diventato pienamente operativo perché i
distributori non sono ancora in grado di assicurare il ritiro dei RAEE
dismessi dai cittadini. Con questa bozza di decreto
si intende giungere ad una semplificazione degli adempimenti che
gravano sui commercianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Giugno 2008
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Con la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del D.M.
8 aprile 2008 si è dettata una
nuova disciplina per l'autorizzazione dei centri di raccolta dei
rifiuti urbani raccolti in modo differenziato. La norma qualifica
questa attività come una fase della raccolta, prevedendo che
il gestore sia iscritto alla prima categoria dell'Albo gestori
ambientali e che l'autorizzazione alla realizzazione del centro di
raccolta sia rilasciata dal Comune.
Maggio 2008
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Febbraio 2008: Scarica gratuitamente il Scarica...
Settembre
2007: La conferenza Unificata ha espresso parere favorevole, con
condizioni, al nuovo schema di riforma del D.Lgs. 152/2006
approvato in prima lettura dal Governo. Il testo passa ora alle
Commissioni Ambiente della Camera e del Senato
Iil
secondo e il terzo correttivo sono confluiti in un nuovo
schema di riforma del Codice dell'Ambiente
approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento
torna all'esame delle Commisisoni parlamentari, ma l'iter del
provvedimento deve concludersi entro il 28 aprile 2008, pena la
decadenza della delega che il Parlamento ha conferito al Governo.
Agosto
2007: il secondo decreto correttivo del Codice dell'Ambiente, relativo
alle parti terza e quarta del D.Lgs. 152/2006, è stato
dal Consiglio dei Ministri nel corso dell'estate. Lo schema di decreto,
che tra breve verrà reso disponibile nella sezione del sito,
verrà ora rinviato alle Commissioni Ambiente della Camera e
del Senato.
Luglio
2007: Approvato in prima lettura anche il terzo_correttivo
del D.Lgs. 152/2006, che apporta modifiche alla prima e seconda parte
del decreto.
Luglio
2007: Pareri delle
commissioni Ambiente della Camera
e del Senato in merito
allo schema del secondo decreto correttivo del D.Lgs. 152/2007 proposto
dal Governo.
Marzo
2007: Parere
della Conferenza Unificata Stato-Regioni in
merito allo schema del secondo decreto correttivo del D.Lgs. 152/2007
proposto dal Governo.
Pubblicato
il primo decreto correttivo. Il testo del decreto è
disponibile nella Sezione Normativa.
In discussione, invece, dopo la prima approvazione del Consiglio dei
Ministri dell'11 ottobre 2006,
il secondo provvedimento
(aggiornato a giugno 2007) con il quale sono state introdotte modifiche più
significative al Codice dell'Ambiente.
Il
ministero dell'Ambiente, con comunicato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale del 23/06/2006, ha
dichiarato inefficaci 17 dei 18 decreti attuativi del nuovo Codice
dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006). I provvedimenti, secondo
la comunicazione ministeriale, non
possono essere "giuridicamente produttivi di effetti" in
quanto privi del necessario "visto" della Corte dei Conti.
Nella
Sezione Normativa
è possibile richiedere il nuovo Codice dell'ambiente
(D.Lgs. 152/2006) e scaricare i primi 18 decreti attuativi.
I pareri delle Commissioni Ambiente della Camera e del Senato sono
disponibili nella sezione Normativa.
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Il sistema RAEE sta per
diventare operativo. Il 5 novembre 2007 è stato pubblicato
in Gazzetta Ufficiale il D.M. 25 settembre 2007, n. 185
che disciplina le modalità di iscrizione al Registro
nazionale dei soggetti obbligati a finanziare il trattamento dei RAEE.
Dal 20 novembre decorrerà il termine di 90 giorni entro il
quale i produttori e gli importatori di apparecchi elettrici ed
elettronici dovranno obbligatoriamente iscriversi al Registro.
L'iscrizione sarà indispensabile per operare o continuare ad
operare sul mercato.
Novembre 2007
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La pubblicazione del decreto
istitutivo del Comitato di Vigilanza e controllo
pone le basi, insieme all'atteso decreto sul Registro dei produttori,
per l'avvio del sistema di raccolta e recupero dei Rifiuti di
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).
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Quarto rinvio della data di partenza del sistema RAEE (il primo era
già contenuto nel D.Lgs. 151/2005). La nuova scadenza
è ora quella di entrata in vigore dei decreti ministeriali
sul Registro dei
soggetti obbligati a finanziare il trattamento dei RAEE
(Registro dei produttori) e sul Comitato
di Vigilanza e Controllo. In ogni caso la proroga della
scadenza non potrà superare il 31 dicembre 2007.
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Nessuna
variazione alla modulistica,
ma diversa articolazione dei soggetti obbligati. Nel MUD 2007, se non
interverrà la modifica prevista dal secondo decreto
correttivo del D.Lgs. 152/2006, i PRODUTTORI
di rifiuti si limiteranno a documentare la produzione e l'avvio al
recupero o allo smaltimento dei rifiuti PERICOLOSI.
I PRODUTTORI di rifiuti non dovranno
pertanto includere nella dichiarazione i rifiuti non pericolosi
derivanti da lavorazioni industriali o artigianali e i rifiuti generati
dal trattamento delle acque e degli effluenti in atmosfera.
Critico,
in assenza di indicazioni ufficiali, l'adempimento dell'obbligo di
compilazione della dichiarazione ambientale per i trasportatori di
propri rifiuti iscritti in via semplificata all'Albo Gestori Ambientali.
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Il ministero dell'Ambiente ha presentato alle istituzioni e alle
associazioni imprenditoriali coinvolte le bozze dei primi tre decreti
attuativi del D.Lgs. 151/2005. I decreti disciplinano le
modalità di iscrizione al Registro dei soggetti obbligati al
finanziamento del trattamento dei RAEE (Registro dei produttori),
regolamentano il funzionamento del Comitato di Vigilanza e controllo e,
senza che ciò fosse stato previsto dal D.Lgs. 151/2005,
istituiscono nuovi obblighi e adempimenti per i commercianti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, la
disciplina del documento di trasporto semplificato per i RAEE, in luogo
del formulario, e quella della messa in riserva di questa tipologia di
rifiuti presso i punti di vendita sono in contrasto con le
norma generali che regolano la materia.
Nella
Sezione Normativa
è possibile scaricare le bozze dei primi 3 decreti attuativi del D.Lgs.
151/2005.
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Il Ministro dell'Ambiente, con circolare emessa in data 23 giugno e
resa nota tre giorni dopo, consente la commercializzazione delle scorte
di apparecchi elettrici ed elettronici non conformi alle prescrizioni
della direttiva 2002/95/CE presenti nei magazzini di produttori e
importatori alla data del 26 giugno 2006. Queste apparecchiature, in
deroga al divieto introdotto dalla norma
comunitaria, potranno essere commercializzate fino
al 31 ottobre 2006. Per avvalersi di questa
possibilità i produttori e gli importatori
dovranno inviare al ministero, entro il 1 luglio e con
lettera raccomandata, gli inventari delle scorte di magazzino non
conformi.
Emissions trading: è stata effettuata, con un anno di
ritardo, l'assegnazione delle quote di emissioni di CO2 ad ogni
impianto necessaria per operare sul mercato europeo delle quote
emissioni di gas ad effetto serra operativo dal gennaio 2005. Nella
Sezione Normativa
è disponibile il provvedimento di assegnazione.
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Il Governo, con DL 12 Novembre 2004,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15/11/2004 (in seguito modificato in sede di conversione),
ha dettato le prime disposizioni per l'applicazione della Direttiva 2003/87/Ce in
materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella
Comunità europea.
I gestori degli impianti che rientrano nel campo di applicazione della
direttiva avrebbero dovuto presentare, entro il 5 dicembre
2004, la domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto
serra e comunicare, entro il 30 dicembre 2004 le informazioni
necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione per il
periodo 2005-2007.
La legge di conversione
del DL 12 Novembre 2004 ha introdotto pesanti sanzioni per le imprese
che non hanno rispettato tali obblighi.
Nella sezione del sito dedicata alla normativa
sono disponibili i testi dei provvedimenti attuativi.
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Il 15 novembre 2004, con un anticipo di qualche mese rispetto ai tempi
previsti, l’ISO (Organizzazione Internazionale per la
Standardizzazione) ha pubblicato le versioni riviste e migliorate della
norme ISO 14001 e ISO 14004.
ISO 14001:2004 specifica i requisiti di un sistema di gestione
ambientale che consente ad un organizzazione di controllare
l’impatto ambientale delle proprie attività,
prodotti e servizi e di migliorare in modo continuo le
prestazioni ambientali.
ISO 14004:2004 è una linea-guida relativa agli elementi del
sistema di gestione ambientale ed alla sua messa in atto.
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La Russia ha annunciato la ratifica del Protocollo di Kyoto. Il Governo
russo ha approvato un disegno di legge che, se ratificato dalla Duma,
porterà alla piena operatività dell'accordo
internazionale per la riduzione delle emissioni in atmosfera che
causano alterazioni del clima.
Con il Protocollo di Kyoto, approvato nel 1997, 160 Paesi si sono
impegnati ad operare per ridurre le emissioni che, generando
il cosiddetto "effetto serra", provocano il surriscaldamento del
pianeta. Con l'annunciata ratifica russa il totale di
emissioni dei Paesi aderenti arriverà al 61,6 per cento,
superando il limite minimo (55%) per l'effettiva entrata in vigore
degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo.
Nel 1991 gli USA - responsabili del 36,1% delle emissioni
globali - rifiutarono di sottoscrivere il trattato, causando
una situazione di impasse dell'accordo dalla quale si è
potuto uscire solo a seguito della decisione russa.
A seguito dell'entrata in vigore dell'accordo gli impegni di riduzione
delle emissioni assunti dall'Italia e dall'Unione Europea diverranno
ancora più stringenti, per questo motivo è
opportuno che ogni impresa assoggettata agli obblighi di riduzione
delle emissioni valuti sia le misure di contenimento da
adottare sia la possibilità di impiegare gli "strumenti
flessibili" - Emissions Trading,
CDM, JI - per raggiungerei target previsti.
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A più di un anno dall'approvazione del decreto che impone
alle pubbliche amministrazioni e alle società a prevalente
capitale pubblico di acquistare almeno il 30% di beni derivati dal
recupero di rifiuti (DM 203/2003) sono state definite con circolare
ministeriale le modalità di iscrizione al repertorio del
recupero per due
categorie di materiali e di prodotti, quelli tessili e quelli plastici.
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Dal
1° gennaio 2005 circa 15.000 impianti in Europa dovranno
perseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni che causano
l’effetto serra e alterano il clima globale del pianeta. In
particolare le attività economiche indicate dalla Direttiva
2003/87/CE dovranno ridurre le emissioni di C02 introducendo specifiche
misure di contenimento o ricorrendo al mercato europeo dei permessi di
emissione (Emissions Trading System).
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Federambiente, in collaborazione con i gestori del sito http://www.rifiutilab.it,
ha recentemente messo a disposizione una serie di strumenti utili a
definire politiche ed azioni di "Prevenzione e minimizzazione dei
Rifiuti".
La sezione del sito - http://www.rifiutilab.it/prevenzione
- ospita strumenti di carattere legislativo/normativo, economico e
volontario, e presenta un primo censimento delle iniziative del settore
pubblico (ad opera di enti locali, enti gestori, ONG e altre
associazioni presenti sui territori locali) e privato
finalizzate a ridurre la quantità e la
pericolosità dei rifiuti.
Una particolare attenzione è dedicata alle azioni di Green
Public Procurement.
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L'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
comunica quanto segue:
"A seguito della recente emanazione delle seguenti norme:
* Deliberazione del Comitato nazionale
dell'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti n.1 del
30/03/2004 - Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella
categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto;
* Deliberazione del Comitato nazionale
dell'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti n. 2 del
30/03/2004
- Modulistica per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 - Bonifica
dei beni contenenti amianto;
* D.M. 05/02/2004 - Modalità
ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a
favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività
di bonifica dei beni contenenti amianto.
viene
attivata la categoria 10 dell'Albo relativa alla bonifica dei beni
contenenti amianto, cui dovranno iscriversi le imprese che svolgono
tale attività.
L'incarico di responsabile tecnico delle imprese in attività
alla data di efficacia della Deliberazione del Comitato nazionale
dell'Albo n.1 del 30/03/2004 e che hanno presentato domanda
d'iscrizione entro il termine previsto dall'articolo 30, comma 8, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, cioè entro il
14/06/2004, può essere assunto dal legale rappresentante
dell'impresa, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1. In tal
caso le imprese interessate hanno l'obbligo di soddisfare tali
requisiti entro cinque anni dalla data d'iscrizione. A tal fine le
imprese dimostrano di essere in attività alla data di
efficacia della Deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo n.1 del
30/03/2004 mediante la presentazione di copia autentica della relazione
predisposta ai sensi dell'art. 9 della legge 27 marzo 1992, n. 257, o
di copia autentica di almeno un piano di lavoro presentato alle Aziende
Sanitarie Locali ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277.
L'iscrizione delle imprese che svolgono l'attività di
bonifica di beni contenenti amianto all'Albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti , come previsto dall'articolo 1
del D.M. 05/02/2004, è subordinata alla presentazione di
"idonea garanzia finanziaria in misura dipendente
dall'attività potenzialmente svolta, a copertura delle
obbligazioni connesse alle operazioni di messa in sicurezza, bonifica,
ripristino ambientale, realizzazione di eventuali misure di sicurezza,
trasporto e smaltimento dei rifiuti".
La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata
dell'iscrizione all'Albo.
La competente Sezione regionale dell'albo provvederà a
comunicare tempestivamente e contestualmente al fideiussore ed al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ogni
provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di
cancellazione dell'impresa dall'albo nonché, qualora
ricorrano i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 1 del D.M.
05/02/2004 ad escutere la garanzia finanziaria.
Alle imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento
93/1836/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni (regolamento
EMAS), si applica il trenta per cento degli importi previsti
all'articolo 3 del D.M. 05/02/2004".
Per
ulteriori informazioni:
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Il provvedimento si caratterizza per una diversa, e più
ampia, definizione del concetto di rifiuto sanitario e per una serie di
articolate prescrizioni relative alle modalità di
imballaggio, di stoccaggio e di gestione di questa tipologie di rifiuti.
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Una sentenza della Corte di Cassazione offre ulteriori elementi per
tentare di risolvere il problema.
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Per ulteriori informazioni: direzione@eco-nomos.com
- Tel. 02/36503546
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